L’articolo 14 del Decreto Legislativo 276/2003 dà la possibilità alle aziende di applicare la legge 68/99 in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità.
La norma prevede l’obbligo, per le aziende che superano i 15 dipendenti, di rispettare l’assunzione di una percentuale di lavoratori fragili proporzionata alla numero complessivo di dipendenti dell’azienda stessa. Con l’articolo 14 alle aziende è concessa l’opportunità di assumere il lavoratore svantaggiato tramite cooperative sociali di tipo B nei confronti delle quali l’impresa si impegna ad affidare commesse di lavoro in modo da coprire il costo dei lavoratori inseriti e i rispettivi costi di produzione.
L’articolo 14 e la conseguente assunzione tramite cooperative, nasce per agevolare le parti. In primis la persona con disabilità, poi l’azienda e non ultima la cooperativa di tipo B. Così facendo l’azienda:
- Rispetta la legge evitando le sanzioni previste
- Adempie ai propri obblighi occupazionali
- Accede ai bandi pubblici e privati
- Riceve un servizio di grande professionalità
- Favorisce l’inclusione lavorativa e il benessere sociale
Leggi la guida completa alla legge 68/99 e al collocamento mirato
Quali sono le categorie di lavoratori che si possono collocare attraverso l’art. 14?
Le categorie di lavoratori che si possono collocare attraverso l’art. 14 sono tutti gli iscritti nelle liste di collocamento delle categorie protette che rispettino i requisiti stabiliti: persone con disabilità fisiche psichiche o sensoriali con difficoltà d’inserimento nel mercato del lavoro.
Esistono di fatto categorie definite “deboli’’ che rientrano nella legge 68/99 e che hanno priorità di inserimento lavorativo. L’azienda, che adempie l’assunzione di persone iscritte alle categorie protette, può assumere direttamente una di queste persone oppure attraverso commesse tramite convenzione con le cooperative di tipo B e lasciare a queste ultime la possibilità di assumerle.
L’assunzione delle persone con disabilità che non siano iscritte negli elenchi non dà luogo all’assolvimento dell’obbligo.
I vantaggi per le aziende che aderiscono all’art. 14:
- Possono adempiere agli obblighi di assunzione di lavoratori disabili affidando commesse di lavoro a cooperative sociali di tipo B, che si occupano dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. In questo modo l’azienda non deve assumere direttamente i lavoratori disabili
- Evitano le pesanti sanzioni previste in caso di inadempienza agli obblighi occupazionali per le persone disabili
- Possono partecipare a bandi pubblici e privati, dai quali sarebbero escluse se non rispettassero la legge
- Ricevono un servizio di grande professionalità dalle cooperative sociali specializzate
- Collaborano concretamente al bene della società, favorendo l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità
- Ottengono dalla cooperativa un lavoro di qualità a prezzi competitivi
Quali sono le procedure previste dall’art. 14?
La compilazione delle convenzioni è possibile solo in modalità telematica seguendo le istruzioni per la compilazione online.
- L’azienda che vuole conferire una o più commesse a una cooperativa sociale o a un consorzio di cooperative deve presentare una richiesta scritta al Centro per l’Impiego (CPI) per verificare la fattibilità della convenzione.
- Successivamente verrà sottoscritto un contratto tra azienda e cooperativa in modo che il CPI, in accordo con la cooperativa sociale, possa individuare i lavoratori da inserire secondo un progetto personalizzato.
- Ottenuto il parere della Commissione Regionale per l’Inclusione (CRC) viene quindi sottoscritta la convenzione tra azienda, cooperativa e CPI e le persone fragili possono così iniziare a lavorare per l’azienda tramite la cooperativa.
La convenzione avrà una durata massima di 3 anni, rinnovabile una sola volta per altri 2 anni, previo accordo e parere favorevole del Centro per l’Impiego. La durata minima della convenzione è di un anno.
Dal 1 gennaio 2020, la compilazione delle convenzioni art. 14 è possibile esclusivamente in modalità telematica, seguendo apposite istruzioni operative. Questo richiede alle aziende di adattarsi a nuove modalità di gestione.
Per la proroga/rinnovo delle convenzioni, l’azienda deve effettuare una nuova richiesta tramite l’applicativo COB di Sintesi, inserendo nel campo “note” che si tratta di rinnovo/proroga e allegando documentazione di rinnovo della commessa e l’elenco dei lavoratori mantenuti.
Durata
La convenzione stipulata secondo l’articolo 14 prevede che le commesse assegnate alla cooperativa sociale abbiano una durata minima di 12 mesi e massima di tre anni (rinnovabile per i due previo accordo e parere favorevole di Centro per l’Impiego e Commissione Regionale per l’Inclusione).
Il rapporto di lavoro deve garantire un anno di continuità, assicurando stabilità sia per la persona assunta sia per la cooperativa sociale coinvolta. Inoltre, le aziende non possono affidare nuove commesse alla stessa cooperativa nei 12 mesi precedenti alla fine della convenzione, il che implica la necessità di pianificare e monitorare con attenzione i tempi di assegnazione.
Sanzioni
Le aziende che non rispettano l’articolo 14 possono incorrere in pesanti sanzioni economiche per il mancato adempimento degli obblighi occupazionali relativi all’assunzione di lavoratori con disabilità.
Se un’azienda con più di 15 dipendenti non assume il numero richiesto di lavoratori disabili, è soggetta a una sanzione giornaliera per ogni posizione non coperta, applicata fino a regolarizzazione. Inoltre, l’inadempienza comporta l’esclusione dai bandi pubblici e da incentivi. Anche la mancata trasmissione del Prospetto Informativo annuale, che verifica il rispetto delle quote, comporta una penale.
La gestione delle convenzioni ex art. 14 richiede una pianificazione accurata, ma permette alle aziende di collaborare con cooperative sociali di tipo B, favorendo l’inclusione lavorativa e contribuendo al benessere sociale, migliorando al contempo la propria immagine.



